airplanearrow-downarrow-right-bannerarrow-right-subscribearrow-rightarrow-upcampercaravancataloguecircle-calendarcircle-cardcircle-videodiscountdownloademailinarrivoinfolinkmainslider-arrow-leftmainslider-arrow-rightmap-markerpagenav-arrow-leftpagenav-arrow-rightpagenav-gridprintprint_resultsnav-gridresultsnav-listshare-facebookshare-googleplusshare-pinterestshare-twittershareslider-arrow-leftslider-arrow-rightsocial-facebooksocial-instagramsocial-linkedinsocial-tiktoksocial-twittersocial-youtube

Pandemia e circolazione stradale: l'autocaravan per sviluppare i rapporti socio-econmomici

News titolo

Riguardo al circolare e sostare con l’autocaravan durante la pandemia da Covid-19 le misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria attualmente in vigore sono quelle previste dal D.P.C.M. 3 novembre 2020. L’articolo 1 del citato provvedimento prevede una serie di regole valide per l’intero territorio nazionale. Gli articoli 2 e 3 introducono misure più restrittive da rispettare nelle regioni che il Ministero della salute ha individuato e individuerà con apposita ordinanza. Trattasi rispettivamente delle cosiddette “aree arancioni” (articolo 2 D.P.C.M. 3/11/2020) e delle “aree rosse” (articolo 3 D.P.C.M. 3/11/2020). In mancanza di specifica ordinanza del Ministero della Salute, la regione è cosiddetta “gialla” e come tale soggetta alle misure dell’articolo 1 D.P.C.M 3/11/2020. 

AREA GIALLA
Gli utenti della strada in autocaravan possono circolare anche in regioni diverse da quella di  appartenenza ovvero in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione sempre che si tratti di spostamenti in aree anch’esse gialle e quindi non sottoposte alle misure più restrittive previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.C.M 3/11/2020. In base all’articolo 1, comma 3 del D.P.C.M. 3/11/2020, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno sono ammessi esclusivamente gli spostamenti motivati da  comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In tale fascia oraria si ritiene quindi ammessa la sosta visto che la norma fa espresso riferimento ai soli “spostamenti”. In ogni caso, il D.P.C.M. raccomanda per la restante parte della giornata, di non  postarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Trattandosi di una raccomandazione, eventuali diverse condotte non sono sanzionabili.

AREA ARANCIONE
Gli utenti della strada in autocaravan non possono circolare (e quindi neppure sostare né di giorno né di notte) in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune (articolo 2, comma 4, lett. b) D.P.C.M. 3.11.2020). Quindi, se non si è in grado di dimostrare che si è giunti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione prima che quel territorio fosse classificato come arancione, si è soggetti a sanzione anche in caso di sosta. Pertanto si suggerisce il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza consentito ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) DPCM 3.11.2020.

AREA ROSSA
Non sono ammessi spostamenti interni ai territori classificati come area rossa e quindi neppure all’interno del comune di residenza, domicilio o abitazione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o Situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (articolo 3, comma 4, lett. 1) D.P.C.M. 3.11.2020).